Il Comune garantisce a tutti i cittadini lesercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e limparzialità dellazione amministrativa.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.
Il diritto di accesso formale può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche). Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente: - Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente. - Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione. - Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione. - Rifiuto: la domanda non può essere accolta. La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione. Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I consiglieri comunali, inoltre, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli uffici Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge).
accedere documenti amministrativi
Richiesta di accesso agli atti amministrativi
Legge n. 241/1990 e s.m.i. Art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.