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Agibilità degli edifici

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Il Certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; esso viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a. nuove costruzioni;
b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c. interventi sugli edifici esistenti.


A chi è rivolto

Professionisti, cittadini e imprese

Descrizione

Il Certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; esso viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a. nuove costruzioni;
b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c. interventi sugli edifici esistenti.

Come fare

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a. richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni all'art. 1 della Legge n. 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dal D.M. n. 37/2008.

La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
e-bis) attestazione di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

Cosa serve

Si ricorda che alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del R.D.L. n. 652/1939, e successive modificazioni e integrazioni,
salvo che per Interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività in alternativa al permesso di costruire,
, per le quali la variazione catastale dovrà essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori e collaudo, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Si ricorda inoltre che anche per le opere di manutenzione straordinaria è necessario presentare istanza di agibilità, come prescritto dall'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., qualora l'intervento possa influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente).

Cosa si ottiene

Agibilità degli edifici

Tempi e scadenze

Previsti ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Collegamenti

Argomenti:Pagina aggiornata il 20/06/2024


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