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Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede

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L'articolo 8 della legge 180/2026 recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento di alcune tipologie di elezioni.


A chi è rivolto

Agli elettori che si trovano temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Descrizione

L'articolo 8 della legge 180/2026 recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento di alcune tipologie di elezioni.

Come fare

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo)
 
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Cosa serve

Occorre presentare specifica domanda al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6).

La domanda deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Il modello utilizzabile è quello ministeriale editabile presente negli allegati a fondo pagina.
Il modello va inviato all'indirizzo e-mail dell'ufficio protocollo del comune di Varallo protocollo@comune.varallo.vc.it o PEC comune.varallo.vc@legalmail.it oppure consegnato a mano direttamente presso l'ufficio elettorale negli orari di apertura dell'ufficio al pubblico.
Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:


  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

Cosa si ottiene

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L'attestazione può essere inviata anche mediante l 'utilizzo di strumenti telematici.

Tempi e scadenze

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Studio o lavoro: condizione già in essere

  • Categoria: persone fuori sede per studio o lavoro, con condizione già in essere (comma 2).
  • Scadenza della domanda: entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  • Consultazioni interessate: quelle dell’anno successivo.
Studio o lavoro: condizione sorta dopo il 31 dicembre
  • Categoria: persone fuori sede per studio o lavoro, con condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3).
  • Scadenza della domanda: entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e, comunque, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.
  • Consultazioni interessate: quelle dell’anno in corso.
Motivi di cura e assistenza familiare
  • Categoria: persone fuori sede per motivi di cura; caregiver familiari; genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in una struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5).
  • Scadenza della domanda: non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.
  • Consultazioni interessate: quelle dell’anno in corso.
Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

Revoca

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

L'articolo 8 della legge 180/2026 recante "Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Condizioni di servizio

Essere elettori che si trovano temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 28/10/2026


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